venerdì 30 luglio 2010

ATTO COSTITUTIVO.

Dell’Associazione ONLUS denominata
“ L’UNIVERSO DENTRO ”.
C..F. 91010400694

L’anno duemiladieci il mese di Luglio, il giorno 21, alle ore 20.00 in P.zza  XXVIII Dicembre n. 19,  ad ORTONA A MARE (CH)  CAP  66026
 sono riuniti :

Caterina AMATO, Luisa Anna BEOZZO, Grégory BRUNET, Emanuela CAMBONI, Paola CAMBONI, Vittoria CAMBONI, Laura ROSINA, Paola Augusta VENTUROLI, Vincenzo VINCI , Guglielmo ZANETTA,

tra i  comparenti si conviene di addivenire alla realizzazione dell’associazione di volontariato ONLUS “ L’UNIVERSO DENTRO”.

Art.1) Obbiettivi ed attività

a - è costituita una organizzazione denominata  “ L’UNIVERSO DENRO” , senza scopo di lucro, con finalità sociale a  tutela dei diritti con l’accoglienza e l’ascolto , presso le proprie sedi o altrove , fornendo ai cittadini informazioni estese e corrette sulle normative, offrire consulenze e sostegno operativo per atti legali o amministrativi inerenti la soddisfazione di diritti e doveri , creare occasioni di  incontro , scambio di esperienze e di cittadinanza attiva onde rendere più incisive le azioni di inclusione ed aggregazione sociale .
Sensibilizzare la pubblica opinione sulle tematiche dello svantaggio sociale , del genitore solo e delle ragazze madri e sulle loro implicazioni in tutti gli aspetti sociali tramite convegni , seminari , pubblicazione di stampati o supporti informatici
Offrire agli organi legislativi e di governo della Unione Europea , degli Stati e degli Enti Locali una responsabile collaborazione per la applicazione di norme vigenti e nella formulazione di nuove norme esplicando opera di proposta , stimolo e convincimento .

 b - Per il perseguimento delle proprie finalità di solidarietà  “ L’UNIVERSO DENTRO”,  attraverso il  proprio concreto impegno sul territorio, si propone di svolgere attività socio-educative e culturali utili alla diffusione dei valori delle quali è portatrice. Essa si propone di: 
-          promuovere e organizzare centri di ascolto, di formazione e di  ricerca, fornendo ai cittadini informazioni estese e corrette sulle normative,
-          offrire consulenze e sostegno operativo per atti legali o amministrativi inerenti la soddisfazione di diritti e doveri,
-          sensibilizzare la pubblica opinione sulle tematiche dello svantaggio sociale, del genitore solo e delle ragazze madri e sulle loro implicazioni in tutti gli aspetti sociali tramite convegni, seminari, pubblicazione di stampati o supporti informatici;
-          promuovere azioni di difesa processuale  ogni qualvolta il genitore solo/a è stata/o vittima di:    maltrattamenti, persecuzioni, vessazioni, stalking, lesione dei diritti fondamentali della persona e del minore;
-          creare occasioni di  incontro, scambio di esperienze e di cittadinanza attiva onde rendere più incisive le azioni di inclusione ed aggregazione sociale;
-          offrire agli organi legislativi e di governo della Unione Europea, degli Stati e degli Enti Locali una responsabile collaborazione per la applicazione di norme vigenti e nella formulazione di nuove norme esplicando opera di proposta, stimolo e convincimento;
-          promuovere, organizzare e gestire servizi, spazi e laboratori - fisici, residenziali e no utili alla aggregazione sociale, all’incontro, all’ascolto, al sostegno sociale, morale e materiale, ed alla condivisione ed allo scambio di conoscenze;
-          promuovere, partecipare, organizzare e gestire eventi, mostre, proiezioni di film e documentari;
-          promuovere, partecipare organizzare dibattiti e convegni;
-          promuovere ed organizzare iniziative di raccolte fondi e di supporto a favore di altre organizzazioni che perseguano, senza scopi di lucro finalità,  di solidarietà e degli enti di volontariato;
-          curare la progettazione, l’edizione, la stampa e la distribuzione di pubblicazioni in qualunque tipo di mezzo d'informazione;
-          promuovere, partecipare, organizzare e gestire eventi, mostre, manifestazioni, convegni e seminari,  studi e iniziative, corsi e laboratori.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle  istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Art.2.
la sede è fissata in ORTONA,   in  C.da VILLA CALDARI,   Via del Corso n.33 cap 66020

Art.3)
oggetto , durata , amministrazione e tutte le altre norme che regolano l’organizzazione sono contenute nello statuto che debitamente approvato si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

Art.4)
il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2011.

Art.5)
in deroga alle norme statutarie viene nominato presidente Vittoria CAMBONI il quale dovrà indire entro trenta giorni dalla data del presente atto , la prima assemblea dei soci per la nomina delle cariche sociali e per la registrazione dello statuto.

Firma.

Ortona lì,  21 luglio 2010

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale registrato i questo ufficio
il 30 LUG. 2010                  n. 770
Mod. 3 Esatto € esente...........................
Si rilascia in bollo  a rIchiesta dell'interessato  per gli usi consentiti
                              ORTONA-  3 0 LUG. 2010

STATUTO "L'UNIVERSO DENTRO" ad Ortona

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS AI SENSI DELLA L.266/91.  “L’UNIVERSO DENTRO”.

ART 1 - E’ COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS - ai sensi della L.266/1991    senza scopo di lucro, di solidarietà ed utilità sociale  denominata “L’UNIVERSO DENTRO”, con sede legale nel Comune di Ortona.

   Il Comitato direttivo ha facoltà di spostare la sede sociale nell’ambito del comune di Ortona e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell’unione europea.

   Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dalla associazione ai soci essa s’intende eseguita con la pubblicazione sull’albo ufficiale dell’associazione (tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati), nella data nella quale è eseguita.

   L’associazione tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati. 

ART. 2 - FINALITÀ E TERRITORIO.

“L’UNIVERSO DENTRO”, nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è una associazione senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica e svolge attività di volontariato ed, in particolare,  persegue finalità di carattere sociale e si propone di svolgere attività di sostegno, tutela ed aiuto al genitore rimasto solo ed alla sua famiglia con una particolare attenzione alle madri/padri in difficoltà.

   Nel perseguimento delle finalità indicate, “L’UNIVERSO DENTRO”, promuove ed intrattiene rapporti con altre associazioni e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale,  per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

ART. 3 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ.

   Per il perseguimento delle proprie finalità di solidarietà  “L’UNIVERSO DENTRO”,  attraverso il  proprio concreto impegno sul territorio, si propone di svolgere attività socio-educative e culturali utili alla diffusione dei valori delle quali è portatrice. Essa si propone di: 

promuovere e organizzare centri di ascolto, di formazione e di  ricerca, fornendo ai cittadini informazioni estese e corrette sulle normative, offrire consulenze e sostegno operativo per atti legali o amministrativi inerenti la soddisfazione di diritti e doveri,

sensibilizzare la pubblica opinione sulle tematiche dello svantaggio sociale, del genitore solo e delle ragazze madri e sulle loro implicazioni in tutti gli aspetti sociali tramite convegni, seminari, pubblicazione di stampati o supporti informatici;

promuovere azioni di difesa processuale  ogni qualvolta il genitore solo/a è stata/o vittima di:    maltrattamenti, persecuzioni, vessazioni, stalking,  lesione dei diritti fondamentali della persona e del minore,

creare occasioni di  incontro, scambio di esperienze e di cittadinanza attiva onde rendere più incisive le azioni di inclusione ed aggregazione sociale;

offrire agli organi legislativi e di governo della Unione Europea, degli Stati e degli Enti Locali una responsabile collaborazione per la applicazione di norme vigenti e nella formulazione di nuove norme esplicando opera di proposta, stimolo e convincimento;

promuovere, organizzare e gestire servizi, spazi e laboratori  fisici, residenziali e no utili alla aggregazione sociale, all’incontro, all’ascolto, al sostegno sociale, morale e materiale, ed alla condivisione ed allo scambio di conoscenze;

promuovere, partecipare, organizzare e gestire eventi, mostre, proiezioni di films e documentari;

promuovere, partecipare organizzare dibattiti e convegni;

promuovere ed organizzare iniziative di raccolte fondi e di supporto a favore di altre organizzazioni che perseguano, senza scopi di lucro finalità,  di solidarietà e degli enti di volontariato;

curare la progettazione, l’edizione, la stampa e la distribuzione di pubblicazioni in qualunque tipo di mezzo d'informazione;

promuovere, partecipare, organizzare e gestire eventi, mostre, manifestazioni, convegni e seminari,  studi e iniziative, corsi e laboratori.

    È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE.

    Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

 Le entrate dell’associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;

- contributi provenienti da privati;

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

    Il patrimonio dell’associazione in nessun caso può essere distribuito agli associati, direttamente o indirettamente, durante la vita o allo scioglimento del rapporto associativo ovvero dell’associazione stessa. I versamenti ed i contributi non sono quindi in nessun caso ripetibili.

   L’eventuale avanzo di gestione è obbligatoriamente da reinvestire a favore delle attività istituzionali.

 Eventuali donazioni e lasciti, sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. 

ART. 5 - SOCI.

   L’adesione a “L’UNIVERSO DENTRO”, è aperta a chiunque ne abbia interesse e ne condivida le finalità, senza discriminazione di razza, sesso, condizioni fisiche o sociali, nazionalità, residenza, religione, ideologia o convincimento politico;

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo;

   Il comitato direttivo annualmente stabilisce la consistenza e le modalità di versamento della quota d’adesione e della quota annuale d’iscrizione;

   Tutti i soci dell’associazione hanno i medesimi diritti o doveri nei rapporti con l’associazione;

L’adesione all’associazione non comporta obblighi economici o finanziari ulteriori rispetto al versamento della quota di adesione, all’atto dell’ammissione, e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli associati di contribuire con ulteriori versamenti;

   I versamenti ed i contributi all’associazione possono essere di qualsiasi entità, eccettuati i versamenti della quota d’ammissione e di quella annuale d’iscrizione;

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

  “L’UNIVERSO DENTRO”, si avvale esclusivamente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini e degli obiettivi istituzionali, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

   Ciascun associato ha diritto alla partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione di “L’UNIVERSO DENTRO”, salvo quanto previsto al successivo comma.

   Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, in tutto o in parte, non possono partecipare, e se del caso neppure essere convocati, alle riunioni dell’assemblea, né prendere parte alle attività dell’associazione, salvo diverso e motivato parere del comitato direttivo. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

   Il diritto di voto non è trasmissibile, né delegabile.

L’attività dell’associato e dei componenti degli organi sociali non può essere retribuita in alcun modo, diretto o indiretto, neppure dal beneficiario. A questi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.

   La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

ART. 7 - AMMISSIONE E PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO.

   Chiunque intenda aderire all’associazione deve rivolgere domanda al comitato direttivo.

In particolare, in essa deve:

 - indicare le generalità ed il domicilio;

-  dichiarare di condividere le finalità che  ““L’UNIVERSO DENTRO”, si propone e di accettare e rispettare Statuto e Regolamenti;

- indicare ogni altro elemento individuato dall’eventuale regolamento;

L’ammissione decorre dalla data di deliberazione del comitato direttivo che accoglie la richiesta;

In caso di rigetto della richiesta d’ammissione, il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

   Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l’associazione, il comitato direttivo ha facoltà di proporre all’assemblea dei soci l’adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto. 

  Dove adottato il relativo regolamento, l’ammissione del socio persona fisica è subordinata all’effettuazione di un periodo di prova, di durata non superiore ad un anno. Durante tale periodo il comitato direttivo valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l’effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, il comitato direttivo decide l’accoglimento o il rigetto della richiesta d’ammissione. In caso di rigetto della richiesta d’ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Gli associati cessano di appartenere all’organizzazione  per:

- dimissioni volontarie;

- morte;

- interdizione o inabilitazione;

- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate e le relazioni intrattenute dall’associazione;           

- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.

- La non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.

- La mancata comunicazione di variazioni inerenti le informazioni richieste per l’ammissione.

La promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.

La mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilità dall’eventuale regolamento.

Il comitato direttivo delibera, nei casi previsti, sull’esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del comitato l’interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

 Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;

- il consiglio direttivo 

- il presidente;

- il vice presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto;

- il tesoriere, se eletto;

- il segretario.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente, del vice presidente e del segretario;

delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

delibera sulle modifiche al presente statuto;

approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci. 

L’assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Le convocazioni dell’assemblea sono effettuate in forma scritta a ciascuno dei soci con un preavviso di almeno quindici giorni solari dalla data fissata per la prima convocazione.

Ciascun socio, purché maggiore di età, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo ad esso delega scritta. Nessuno può rappresentare più di un socio.

 In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei votanti.

 Le deliberazioni di modifica dello statuto devono in ogni caso essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

 L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 membri, compresi il presidente, il vice presidente ed il segretario. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Esso è presieduto dal presidente o, in  sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano d’età.

 Il consiglio direttivo convoca l’assemblea dei soci, elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale, delibera sull’ammissione e l’esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

ART. 11 - PRESIDENTE.

 Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche a soci estranei al consiglio stesso.

 Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo che dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni per la ratifica del suo operato.

Il presidente presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 12 -  VICE PRESIDENTE.

 Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Le sue funzioni sono limitate all’ordinaria amministrazione. Eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’espresso avallo del presidente sono da ritenersi a tutti gli effetti nulli.

ART 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Se istituito dall’assemblea dei soci, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei soci;

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;

Essi hanno il compito di controllare l’amministrazione della associazione, vigilare sull’osservanza di leggi, statuto e regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci consuntivi alle risultanze delle scritture contabili, verificare periodicamente i principali circuiti aziendali della associazione. I sindaci, anche singolarmente, hanno facoltà di eseguire ispezioni e controlli e di chiedere ai componenti del comitato direttivo notizie sull’attività svolta o in corso e su ogni proponimento, programma, atto, etc. di gestione. Gli stessi redigono una relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo di “L’UNIVERSO DENTRO”, da presentare all’assemblea dei soci chiamata ad approvarlo, in essa rappresentano sinteticamente l’attività da loro svolta, analizzano sommariamente il bilancio proposto all’approvazione dei soci e rendono un parere sintetico.

ART. 14 - TESORIERE (se eletto).

  Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandoli da idonea relazione. Il Tesoriere custodisce inoltre il libro dei soci e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ART 15 - SEGRETARIO. 

  Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta dei libri prescritti dalla legge, del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Il segretario cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 16 - BILANCIO PREVISIONALE E RENDICONTO CONSUNTIVO.

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il primo esercizio ha termine alla fine dell’anno solare successivo a quello in cui la associazione è stata costituita.

Entro la fine del mese di novembre di ciascun esercizio, ovvero dove ricorrano particolari ragioni entro 60 giorni successivi, il comitato direttivo predispone il programma delle attività ed il bilancio preventivo predisposto dal comitato direttivo;

Entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale, ovvero dove ricorrano particolari ragioni entro 60 giorni successivi, l’organo amministrativo provvede alla redazione della relazione sull’attività svolta, del rendiconto economico finanziario consuntivo e nota tecnica accompagnatoria ed ogni altro documento eventualmente previsto dalla normativa in materia di associazioni di volontariato, tra i quali il bilancio sociale.

L’eventuale avanzo di gestione è obbligatoriamente da reinvestire a favore delle attività istituzionali.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide sulla devoluzione del patrimonio;

In caso di scioglimento, per qualunque causa,  l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione ad altro ente di solidarietà ed utilità sociale avente analoghe finalità, privo di scopo di lucro e comunque in modo conforme alla normativa che regola tali enti.

ART. 18 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali in materia di associazioni che,  senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà . In caso di controversia giudiziaria, è competente il foro di CHIETI.

Ortona, 21 luglio 2010

Il presente statuto consta di 14 pagine